AI Act e Società svizzere: quando si applicano gli obblighi di trasparenza dell’art. 50

Sviluppi in Svizzera un chatbot destinato anche a clienti europei? Utilizzi un sistema di IA per creare una campagna pubblicitaria rivolta al mercato italiano? Generi deep fake, contenuti informativi o utilizzi strumenti di categorizzazione biometrica durante eventi nell’Unione europea?

La sede in Svizzera non è sufficiente a escludere l’applicazione dell’AI Act.

Come già accade con il GDPR, il legislatore europeo ha previsto un ambito territoriale che può raggiungere anche imprese stabilite in Paesi terzi. I criteri dell’AI Act sono tuttavia specifici: assumono rilievo l’immissione del sistema sul mercato europeo, la sua messa in servizio nell’Unione e l’utilizzo nell’UE degli output prodotti dal sistema.

Le Linee guida pubblicate dalla Commissione europea il 20 luglio 2026 chiariscono come applicare gli obblighi di trasparenza dell’art. 50, operativi dal 2 agosto 2026, distinguendo con precisione il ruolo del provider da quello del deployer.

Perché l’AI Act può applicarsi a una società svizzera

L’art. 2 dell’AI Act prevede l’applicazione del Regolamento:

  • ai provider che immettono sul mercato o mettono in servizio sistemi di IA nell’Unione, indipendentemente dal luogo in cui sono stabiliti;
  • ai provider e ai deployer stabiliti in un Paese terzo quando l’output prodotto dal sistema di IA è utilizzato nell’Unione.

 

La logica è evitare che la protezione delle persone presenti nell’UE possa essere aggirata semplicemente sviluppando o utilizzando il sistema da uno Stato extraeuropeo.

La verifica non deve quindi fermarsi alla sede territoriale, ma deve considerare il mercato destinatario, il pubblico raggiunto, i canali di distribuzione e l’utilizzo concretamente previsto degli output.

La società svizzera come provider

È provider la società che sviluppa un sistema di IA, o lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio. Non rileva che il sistema sia fornito gratuitamente o a pagamento.

Una società svizzera sarà quindi soggetta all’art. 50 AI Act come provider quando, ad esempio:

  • commercializza un chatbot o un assistente virtuale presso clienti italiani o europei;
  • rende disponibile nell’UE una piattaforma che genera immagini, audio, video o testi;
  • sviluppa un sistema “Power AI” per un gruppo societario e lo mette in servizio presso una controllata stabilita nell’Unione;
  • offre direttamente a utenti europei un’applicazione di IA con il proprio nome o marchio.

 

In questi casi la presenza o meno di una filiale europea non è determinante: è sufficiente che il sistema sia immesso sul mercato o messo in servizio nell’Unione.

Quali obblighi deve rispettare il provider svizzero

Il provider di un sistema destinato a interagire direttamente con persone fisiche deve progettare il sistema affinché gli utenti siano informati che stanno interagendo con un’IA, salvo che la natura artificiale dell’interazione sia evidente. L’avviso deve essere incorporato nel funzionamento del sistema e non può essere relegato esclusivamente nelle condizioni generali o nella documentazione tecnica.

Esempio: una software house di Lugano offre a imprese italiane un chatbot per l’assistenza clienti. Il sistema deve presentarsi chiaramente come assistente basato sull’IA, ad esempio all’inizio della conversazione: «Stai interagendo con un sistema di intelligenza artificiale».

Il provider di sistemi che generano o manipolano testi, immagini, audio o video deve inoltre rendere gli output riconoscibili mediante marcature leggibili dalle macchine. Le soluzioni tecniche devono essere, per quanto tecnicamente possibile, efficaci, interoperabili, robuste e affidabili.

Esempio: una società svizzera fornisce nell’UE una piattaforma per generare immagini pubblicitarie. Non è sufficiente permettere al cliente di aggiungere volontariamente una scritta “creato con IA”: il sistema deve incorporare una soluzione tecnica che consenta di rilevare l’origine artificiale dell’output.

Quando l’utilizzo europeo non è sufficiente

Le Linee guida introducono un importante criterio di ragionevolezza. Quando il sistema non è stato immesso sul mercato né messo in servizio nell’UE, un utilizzo europeo meramente occasionale, imprevedibile o non autorizzato non dovrebbe, da solo, determinare l’applicazione degli obblighi al provider extra-UE.

Esempio: una piattaforma progettata esclusivamente per il mercato svizzero viene utilizzata da un cliente, senza autorizzazione, per produrre contenuti destinati all’Italia. Tale utilizzo isolato non dovrebbe automaticamente rendere il provider svizzero responsabile ai sensi dell’art. 50. La conclusione cambia se il provider conosce, consente o organizza stabilmente l’utilizzo europeo.

La società svizzera come deployer

È deployer la società che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, decidendo se impiegarlo, per quali finalità e con quali modalità utilizzare il sistema e i suoi output. Non è necessario possedere il controllo tecnico del software.

La società rimane deployer anche quando il sistema è concretamente utilizzato da dipendenti, collaboratori, freelance o fornitori che operano per suo conto e sotto la sua responsabilità. Non è invece normalmente deployer il cliente che commissiona un’attività a un’agenzia senza decidere né controllare se e come l’agenzia utilizzi l’IA.

Per una società svizzera gli obblighi del deployer si applicano quando l’output è utilizzato nell’Unione e la società prevede, dirige o autorizza tale utilizzo o diffusione.

Può essere sufficiente anche la pubblicazione su Internet quando il contenuto è concretamente destinato o ragionevolmente prevedibile per un pubblico europeo. Non rileva invece un arrivo nell’UE attraverso canali imprevedibili e fuori dal controllo della società.

Deep fake destinato al mercato europeo

Una società svizzera utilizza un sistema generativo per creare un video nel quale un noto testimonial sembra pronunciare frasi mai dette; il video viene inserito in una campagna pubblicitaria destinata anche all’Italia.

La società è deployer perché decide la finalità e le modalità di utilizzo del sistema e dirige la diffusione dell’output verso l’Unione; dovrà dunque dichiarare, in modo chiaro e percepibile, che il video è stato artificialmente generato o manipolato.

n.b. La marcatura tecnica inserita dal provider non sostituisce l’etichetta visibile destinata al pubblico.

Categorizzazione biometrica in un evento europeo

Una società svizzera partecipa a una fiera a Milano e installa presso il proprio stand una telecamera basata sull’IA che classifica i visitatori per fasce di età apparente, allo scopo di misurare il pubblico interessato ai prodotti.

La società deve informare tutte le persone esposte che nell’area è attivo un sistema di categorizzazione biometrica; in questo caso l’avviso deve essere chiaramente visibile al più tardi al momento della prima esposizione.

L’adempimento all’art. 50 non elimina la necessità di verificare separatamente la liceità del trattamento ai sensi del GDPR e delle altre norme applicabili.

Testo di interesse pubblico rivolto all’UE

Una società editoriale svizzera utilizza l’IA per generare un’analisi sulle conseguenze economiche di una nuova normativa europea e la pubblica, senza revisione umana, su un sito rivolto anche a lettori italiani.

Il testo è pubblicato per informare un pubblico indeterminato su una materia di interesse pubblico; in questo caso la società dovrà pertanto dichiarare che il contenuto è stato generato o manipolato mediante IA.

 L’etichettatura può essere omessa soltanto quando il testo sia stato sottoposto a una revisione umana sostanziale o a un effettivo controllo editoriale e una persona fisica o giuridica assuma la responsabilità editoriale della pubblicazione.

Quando la società svizzera ricopre entrambi i ruoli

Provider e deployer non sono categorie necessariamente alternative. Una società può ricoprire contemporaneamente entrambi i ruoli.

Esempio: un’impresa di Lugano sviluppa internamente un sistema capace di generare video sintetici e lo utilizza per produrre una campagna destinata al mercato italiano. Sarà:

  • provider del sistema, con l’obbligo di predisporre la marcatura tecnica e la rilevabilità degli output;
  • deployer nella campagna, con l’obbligo di apporre un’etichetta chiara e percepibile sul deep fake.

 

La stessa organizzazione deve quindi distinguere gli obblighi collegati alla progettazione del sistema da quelli relativi al suo impiego concreto.

Il rapporto con la legislazione svizzera

L’applicazione dell’AI Act non esclude quella della Legge federale sulla protezione dei dati. L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza ha chiarito che la LPD, formulata in modo tecnologicamente neutrale, si applica direttamente ai trattamenti sostenuti dall’IA.

Secondo l’autorità svizzera, produttori, provider e utilizzatori devono rendere trasparenti la finalità, il funzionamento e le fonti dei dati impiegati; gli utenti devono inoltre poter comprendere quando stanno comunicando con una macchina e anche l’utilizzo di programmi che manipolano volti, immagini o voci di persone identificabili deve essere chiaramente indicato.

Una società svizzera può quindi essere tenuta a rispettare contemporaneamente:

  • l’art. 50 AI Act, per il collegamento con il mercato o il pubblico dell’Unione;
  • la LPD svizzera, quando sono trattati dati personali;
  • il GDPR, qualora ricorrano autonomamente i relativi criteri territoriali;
  • le norme su diritto d’autore, immagine, voce, pubblicità e tutela dei consumatori.

 

L’informazione sull’origine artificiale del sistema o del contenuto non rende lecito un utilizzo che sia vietato o privo di un’adeguata base giuridica.

La verifica operativa per le imprese svizzere

Prima del 2 agosto 2026, una società svizzera dovrebbe rispondere almeno a queste domande:

  1. L’impresa è provider, deployer o ricopre entrambi i ruoli?
  2. Il sistema è offerto, commercializzato o messo in servizio nell’Unione?
  3. Gli output sono destinati, utilizzati o prevedibilmente diffusi nell’UE?
  4. L’utilizzo europeo è deciso, autorizzato o controllato dalla società?
  5. Si tratta di interazione diretta, contenuto generativo, deep fake, biometria o testo di interesse pubblico?
  6. L’informazione è chiara, distinguibile, accessibile e resa alla prima interazione o esposizione?

 

Fonti principali: Regolamento UE 2024/1689, artt. 2, 3 e 50; Commissione europea, Linee guida sull’art. 50 del 20 luglio 2026; FAQ della Commissione sugli obblighi di trasparenza; IFPDT, AI and data protection.

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