Impianti di videosorveglianza: segnaletica e aree di ripresa

Telecamere videosorveglianza

Il 29 gennaio 2020, il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) ha adottato le nuove linee guida n. 3/2019 in materia di trattamento di dati personali mediante impianti di videosorveglianza.

Le linee guida non vanno ad abrogare il provvedimento del 2010 del Garante, che deve quindi essere considerato un’integrazione delle stesse: il contesto normativo in ambito privacy prevede che tutti i provvedimenti del Garante mantengano la loro validità ad esclusione delle parti in cui contravvengano la normativa europea.

Analizziamo, quindi, all’esito di ciò, le caratteristiche di cartellonistica e posizionamento delle telecamere.

Le “vignetta”: nuove indicazioni dell’EDPB

È necessario fornire idonea informativa agli interessati circa l’esistenza di un impianto di videosorveglianza, sia mediante un’informativa di primo livello, sotto forma di “vignetta” (c.d. informativa breve), sia mediante un’informativa estesa. L’informativa semplificata deve contenere, oltre ai dati di contatto del Titolare, anche quelli del Responsabile Protezione Dati (ove presente), le finalità del trattamento, il tempo di conservazione dei datieventuale comunicazione a soggetti terzi/trasferimento e un breve richiamo ai diritti dell’interessato.

La cartellonistica dovrà poi contenere indicazioni su come ottenere l’informativa estesa, facendo preferibilmente uso di una fonte digitale (es QR-code o indirizzo sito Web): tale modalità è preferibile ma non strettamente vincolante, ottima notizia per le realtà di piccole dimensioni, meno strutturate dal punto di vista informatico; quindi, rimangono valide alternative di pubblicità, come indicato nel Fac – Simile di vignetta pubblicato dall’ EDPB, la messa a disposizione della versione estesa dell’informativa, redatta ai sensi dell’art. 13 GDPR, in reception o guardiania.

Il Comitato come base giuridica del trattamento in oggetto il legittimo interesse (art. 6 comma 1, lett. F GDPR), che deve sempre essere oggetto di bilanciamento (LIA) o nella sussistenza di un interesse pubblico (art. 6, comma 1 lett. e GDPR). Il consenso dell’interessato invece si conferma base giuridica residuale, a maggior ragione in ambito lavorativo come indicato nell’Opinion 2/2017 del WP29 (WP249) che ha aggiunto che il consenso non è valido in quanto non può essere considerato espressione di una volontà libera poiché il diniego  del lavoratore “potrebbe causare allo stesso un pregiudizio reale o potenziale”.

Come posizionare le “vignette” e le telecamere

Le informative devono essere posizionate in modo tale che l’interessato possa riconoscere facilmente la presenza e il raggio di azione delle telecamere prima di entrare nell’area monitorata. L’interessato deve essere in grado di stimare quale area viene catturata da una telecamera in modo da poter evitare la sorveglianza o adattare il proprio comportamento, se necessario.

Risulta quindi essere importante collocare la cartellonistica prima del raggio di azione della telecamera, nonché nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti. Ciascun cartello deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno. Rimangono valide le indicazioni dell’Autorità Garante che consentono la ripresa delle immagini delle aree di proprietà esclusiva del Titolare del trattamento, salvo diversa autorizzazione dei soggetti coinvolti.

Caso pratico: la pronuncia del Tar del Lazio

Il Tar Lazio, sez. II-bis, con la sentenza n. 3316 del 17 marzo 2020 ha sanzionato un condominio a Roma che ha installato un impianto di videosorveglianza.

Secondo il Garante, specifica la sentenza, «l’impianto privato di videosorveglianza non deve inquadrare le zone soggette a pubblico passaggio; per queste ultime sarebbe competente solo il comune» ai sensi dell’art. 6 del dl 11/2009, convertito nella legge n. 38/2009, al fine di prevenzione dei reati e di controllo del territorio. Tale specifica circostanza non riguarda tanto il regolamento europeo sulla protezione dei dati quanto invece la direttiva 2016/680 per le attività di polizia.

L’installazione di telecamere sulle strade è consentita anche a soggetti privati, ma le immagini sono visibili solo alle forze di polizia e previo accordo con il comune in virtù delle espresse indicazioni contenute nel pacchetto sicurezza del 2017: l’installazione da parte di privati è quindi ammessa solo nelle aree di stretta pertinenza.

Nel caso in cui dovesse emergere la necessità di riprendere zone soggette a pubblico passaggio occorre stringere preventivamente accordi con i comuni che diventeranno titolari del trattamento ed avranno un accesso esclusivo a quelle telecamere per finalità di tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica.

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