Nuova LPD: interesse preponderante

Il trattamento di dati personali può essere considerato lecito qualora sussista un interesse preponderante del titolare del trattamento. Prima di comprendere quando sussista un interesse preponderante, motivo giustificativo del trattamento, è necessario precisare cosa si intende per trattamento.

Definizione di trattamento

La LPD definisce trattamento qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, ossia: raccolta, registrazione, conservazione, utilizzazione, modifica, comunicazione, archiviazione, cancellazione o distruzione dei dati.

Interesse preponderante

In particolare, ai sensi della LPD, sussiste un interesse preponderante nei seguenti casi:

  • il titolare tratta dati personali di un contraente in relazione diretta per la conclusione o esecuzione di un contratto
  • il titolare si trova in rapporto di concorrenza economica con un’altra persona. In tale contesto i dati non possono essere comunicati a terzi (sono escluse dalla nozione di terzi le imprese appartenenti al medesimo gruppo)
  • il titolare effettua valutazioni in ordine alla solvibilità della persona di cui tratta i dati personali. A ciò si aggiungono particolari condizioni ossia:
    • Che non siano coinvolti dati degni di particolare protezione e che non sia effettuata profilazione ad alto rischio
    • Che i dati siano comunicati solo a terzi che ne necessitino per la conclusione o l’esecuzione di un contratto con la persona interessata
    • Che i dati non risalgano a oltre dieci anni e che la persona interessata sia maggiorenne
  • il titolare tratta dati personali a titolo professionale ossia in vista della pubblicazione nella parte redazionale di un mezzo di comunicazione di massa con carattere periodico oppure, se non vi è pubblicazione, tratta dati personali esclusivamente a titolo di strumento di lavoro personale
  • il titolare tratta dati personali per scopi impersonali, in particolare nei settori della ricerca, della pianificazione o della statistica. A ciò si aggiungono particolari condizioni ossia:
    • Il titolare, quanto prima possibile, tenendo conto dello scopo perseguito e del fatto che si renda necessario in parte la lettura in chiaro dei dati, anonimizza i dati; se ciò non è possibile o richiede un onere sproporzionato, prende misure adeguate a impedire che le persone interessate possano essere identificate.
      • Un esempio di adozione di misura adeguata potrebbe ravvisarsi nella pseudonimizzazione ossia quel processo che fa si che i dati personali non possano più essere attribuiti ad un interessato specifico senza l’ausilio di informazioni aggiuntive. La condizione che deve sussistere affinché si possa far riferimento alla pseudonimizzazione è che le informazioni aggiuntive sopra menzionate siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che i dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile. È importante ricordare che la pseudonimizzazione è un processo reversibile mentre l’anonimizzazione è un processo irreversibile.
    • comunica a terzi i dati personali degni di particolare protezione soltanto in una forma che non permetta d’identificare le persone interessate; se ciò non è possibile, prende misure per garantire che i terzi possano trattare i dati soltanto per scopi impersonali
    • i risultati sono pubblicati soltanto in una forma che non permetta d’identificare le persone interessate
  • il titolare raccoglie dati personali di una personalità pubblica che si riferiscono alla sua attività pubblica.

Articolo a cura di Roberta De Giusti | Data Protection Consultant, Privacy Desk Suisse

Condividi:

Articoli recenti

Trova altre notizie