Svizzera | La “gogna digitale” dei presunti debitori viola la LPD

Un credito, anche se documentato, non autorizza a esporre il debitore sul web.
Con la sentenza A-3891/2025 del 22 giugno 2026, il Tribunale amministrativo federale ha respinto integralmente il ricorso di Inkasso-Team AG, confermando la decisione adottata dall’ EDÖIncaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza IFPDT (Garante Privacy Svizzero) il 28 aprile 2025.

La società pubblicava online nomi, indirizzi, informazioni professionali
, fotografie, registrazioni vocali e dati relativi a procedimenti civili e penali di presunti debitori. In alcuni casi erano coinvolti anche familiari e altre persone collegate.

L’obiettivo dichiarato era duplice: localizzare i debitori attraverso le segnalazioni del pubblico e mettere in guardia potenziali terzi.

Il Tribunale ha però confermato la violazione dei principi di:
• trasparenza;
• limitazione della finalità;
• proporzionalità.

Non è stato inoltre riconosciuto alcun motivo giustificativo ai sensi dell’art. 31 LPD: mancavano il consenso, una base legale e un interesse privato o pubblico prevalente.

Particolarmente rilevanti sono quattro passaggi della sentenza:
– Un dato già accessibile al pubblico non può essere automaticamente riutilizzato per una finalità diversa e in un nuovo contesto.
– L’efficacia di un trattamento non ne dimostra la liceità: il fatto che la pubblicazione possa aiutare a rintracciare una persona non la rende proporzionata.
– Anche nei confronti di debitori effettivi, la diffusione online può assumere il carattere di una ricerca privata e produrre un effetto punitivo e di “gogna”.
– Il Titolare del trattamento resta responsabile della liceità del trattamento e non può giustificarsi sostenendo che l’autorità non sia intervenuta tempestivamente.

La Legge sulla Protezione dei dati (LPD) consente, a condizioni precise, il trattamento di dati per verificare la solvibilità. È però cosa ben diversa dalla pubblicazione indiscriminata di informazioni personali davanti a un pubblico potenzialmente illimitato e per un tempo indefinito.

La sentenza è passata in giudicato e il sito è stato disattivato.

Un’indicazione importante per DPO e Compliance Officer: nel recupero crediti il fine legittimo non rende automaticamente legittimo qualsiasi mezzo.

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