Nuove regole per chi utilizza sistemi di videosorveglianza: il diritto di informazione precederà quello relativo alla tutela dei beni protetti.
Manca veramente poco all’entrata in vigore della nuova Legge sulla Protezione dei Dati (LPD) ma l’attenzione dell’incaricato federale non tarda a crescere di fronte a talune tematiche legate alla sicurezza ed alla privacy dei cittadini svizzeri.
Nel Rapporto annuale d’attività 2020/21, l’ufficio federale ha infatti concentrato la propria attenzione anche sugli impianti di videosorveglianza che sempre più spesso vengono installati a protezione di grandi commerciali, negozi, abitazioni private e a scapito, purtroppo, della libertà dei cittadini che in casi tutt’altro che rari sono addirittura ignari di essere sottoposti a siffatti sistemi di sorveglianza.
IFPDT: videosorveglianza e privacy
Come emerge dalla relazione, consultabile al seguente link, l’Incaricato Federale riscontra un crescente “disagio dell’opinione pubblica” rispetto all’utilizzo di determinati sistemi posti a tutela della proprietà; sistemi che, lo ricordiamo, possono fondare la propria ragion d’essere su motivi giustificativi del tutto leciti.
È indubbio che l’impiego di sistemi sempre più evoluti potrà soddisfare in maniera crescente le complesse esigenze di protezione per contrastare furti nei negozi, episodi di criminalità, atti di terrorismo, etc… il prezzo di tale progresso tecnologico, tuttavia, non potrà comportare automaticamente una costante e libera ingerenza della sfera privata di tutte le persone fisiche.
Quali sono le raccomandazioni dell’IFPDT rispetto a queste tipologie (potenzialmente) invasive di trattamenti?
Prima di tutto occorrerà prestare la massima attenzione ad informare con correttezza e trasparenza gli utenti circa la presenza di eventuali sistemi di sorveglianza (ancor più qualora si tratti di sistemi intelligenti c.d. predittivi), sulle loro modalità di funzionamento e sugli scopi rispetto ai quali il sistema è attivo.
In secondo luogo, occorrerà prediligere l’impiego di sistemi tecnologici che siano di fatto sviluppati e nativamente orientati al rispetto dei principi sanciti dalla normativa sulla protezione dei dati (c.d. Privacy by Design & by Default).
La mancanza di simili accorgimenti, infatti, potrebbe comportare non soltanto una sanzione, bensì anche un danno d’immagine ben più significativo qualora le eventuali violazioni venissero riportate pubblicamente dallo stesso ufficio federale o fossero oggetto di specifici provvedimenti emanati dal medesimo ufficio.
Articolo a cura di Luca Ostachowicz | Data Protection Consultant , Privacy Desk Suisse