Videosorveglianza e soggetti pubblici: oriente e occidente a confronto

Dall’oriente arriva la notizia della creazione di «Xue Liang», ovvero «Occhio di falco»: questo è il nome del programma di videosorveglianza voluto da Xi Jinping, Presidente della Repubblica popolare cinese. Il progetto prevede la creazione di un network di sorveglianza onnipresente, totalmente connesso che comprende progetti di videosorveglianza di massa che incorporano la tecnologia di riconoscimento facciale, compreso quello emozionale. L’esigenza, chiaramente, viene presentata come un sistema in grado di mettere alle corde la criminalità.

In Europa, e in particolar modo in Italia, invece, come viene gestita l’esigenza pubblica di installare e/o utilizzare telecamere?

Di seguito una breve panoramica sulla situazione attuale.

Riferimenti normativi

Ai sensi del Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010, i soggetti pubblici, possono effettuare attività di videosorveglianza solo ed esclusivamente per svolgere funzioni istituzionali che deve individuare ed esplicitare con esattezza e di cui sia realmente titolare in base all’ordinamento di riferimento. In particolar modo gli impianti sono destinati a:

  1. Sicurezza urbana;
  2. Deposito dei rifiuti;
  3. Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada.

Alla luce del D.L. 20 Febbraio 2017, N. 14, è necessario valutare se la finalità istituzionale perseguita sia espressamente prevista dalla legge.

Sicurezza urbana

Tale specifica finalità  è legata al prevenire fatti criminosi agendo come deterrente, favorire la repressione in quanto può fornire i dati rilevati nei luoghi ove avvengono, sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentano particolari elementi di criticità o in concomitanza di eventi rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica, rassicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate, tutelare la sicurezza urbana, come previsto dall’articolo 6 della legge 125/2008 e come definita dal Decreto del Ministro dell’Interno del 05/08/2008 e supportare le forze di polizia in tutte le attività di prevenzione e controllo.

Le immagini registrate vengono conservate per un breve periodo stabilito, fino a 7 giorni, e automaticamente cancellate, così come previsto dalla legge. L’accesso alle centrali di controllo e ai dati da esse raccolti e trattati è consentito esclusivamente al personale autorizzato della Polizia Locale, della Questura, del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e dagli incaricati addetti ai servizi da essi designati.

Deposito dei rifiuti e utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada

In applicazione dei principi di liceità, finalità e proporzionalità, l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Anche le telecamere installate per l’accertamento delle violazioni al codice della strada devono rispettare le norme a tutela dei dati personali. Tale concetto è ben delineato nella circolare del Ministero degli Interni del 21 luglio 2016 (300/A/5620/17/144/5/20/3) che prevede che gli apparecchi di rilevazione memorizzino immagini solo nel caso di infrazione.

Chiaramente l’utilizzo delle immagini deve essere limitato esclusivamente a fini di accertamento e contestazione delle violazioni. Una volta terminato il procedimento legato alla contestazione e all’applicazione della sanzione, le immagini devono essere cancellate. I soggetti interessati, previa identificazione, avranno quindi la possibilità di accedere a tali immagini a richiesta. Infine, si prevede che la memorizzazione di immagini frontali del veicolo, in grado di identificare le persone a bordo, possano essere utilizzate unicamente per fini legati alla contestazione immediata delle violazioni. La registrazione continua del monitoraggio del traffico va necessariamente conservata anonimizzata, impedendo, quindi, di identificare i veicoli o le persone, e può essere utilizzata per studi o ricerche sul traffico.

Condividi:

Articoli recenti

Trova altre notizie