ENI-Saipem: assoluzione dall’accusa di corruzione internazionale ex D.lgs. 231/2001

Assoluzione Corruzione Internazionale

La Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 286/2020 ha giudicato inammissibile il ricorso della Procura nei confronti di Eni S.p.A. per difetto di specificità dei motivi di impugnazione, confermando l’assoluzione per la Società e per Paolo Scaroni, ex Amministratore Delegato di Eni e attuale presidente del Milan. Assolti anche tutti gli altri imputati nel procedimento di secondo grado, inclusi i manager di Saipem e la stessa società (partecipata Eni).

Indice

  • La vicenda
  • L’appello avverso la sentenza di assoluzione dell’ente da parte del procuratore
  • Le evidenze della “organizzazione 231” dedotte da ENI

La vicenda

Il processo ha riguardato il presunto pagamento da parte di Saipem di una tangente di 197 milioni di euro in Algeria, per farle ottenere appalti da 8 miliardi di euro e presunte irregolarità nell’operazione del 2008 che portò Eni a comprare la società canadese First Calgary Petroleums Ltd, operante in Algeria.

Per completezza, si ricorda che in primo grado il Tribunale di Milano aveva assolto Paolo Scaroni in merito ai contratti di Saipem “per non aver commesso il fatto“. Il Tribunale, inoltre, aveva assolto dalle accuse anche il manager di Eni Antonio Vella e la stessa Eni, imputata per responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001.

L’appello avverso la sentenza di assoluzione dell’ente da parte del procuratore

L’ipotesi accusatoria della Procura di Milano ha mancato di sostanziarsi nella doverosa analisi delle ragioni che avrebbero dovuto portare i Giudici della Corte d’Appello al convincimento di una sussistenza della responsabilità dell’ente, per il reato 231 di corruzione internazionale. La Procura, infatti, si legge nella sentenza “ha impugnato formalmente l’esclusione della responsabilità (…) della persona giuridica, non svolgendo alcuna considerazione in merito a quest’ultima secondo il paradigma della colpa di organizzazione e limitandosi a chiederne la condanna alle sanzioni pecuniarie e interdittive ritenute di giustizia“.

Le sopra esposte motivazioni hanno quindi ribadito che la colpevolezza dell’imputato persona fisica è cosa distinta dalla colpevolezza dell’ente, la cui responsabilità non può essere ridotta a (peraltro incostituzionale) responsabilità oggettiva. I Giudici hanno ben ribadito che l’ente risponde se la commissione del reato è ascrivibile ad una mancata organizzazione, tenendo conto che l’idoneità del Modello Organizzativo non è misurata sull’eliminazione del rischio commissione reato, bensì sul “contenimento della probabilità che lo stesso si verifichi” tramite l’adozione di un adeguato sistema 231.

Le evidenze della “organizzazione 231” dedotte da ENI

Differentemente dal fallace esercizio del potere impugnatorio messo in atto da parte della Procura, la Società ha provveduto ad esporre scrupolosamente le evidenze relative al tema di compliance preventiva ex D.lgs. 231/01 adottate dalla stessa, che si sarebbero efficacemente attivate nella vicenda oggetto di giudizio (di seguito sinteticamente riportati):

  • i contratti di intermediazione erano disciplinati da apposita procedura
  • era stata svolta attività di due diligence sugli intermediari, vale a dire l’attività di investigazione e di approfondimento di dati e di informazioni relative all’assetto azionario e allo statuto
  • la cosiddetta success fee (premio di risultato) era in linea con le prassi di mercato
  • i costi di intermediazione erano stati evidenziati nella nota integrativa al bilancio
  • l’Internal Audit aveva rilevato che due contratti erano stati stipulati con la partecipazione di un solo funzionario aziendale. A tal proposito era stata aggiornata la procedura, applicando le nuove regole ad altri due successivi contratti
  • il Collegio sindacale aveva condiviso le predette verifiche dell’Internal Audit
  • l’O.d.V., composto da 2 membri esterni, aveva esaminato il contratto di intermediazione non rilevando criticità
  • il Revisore aveva proposto alcune osservazioni sui costi di intermediazione, da intendersi come spunti di miglioramento e non come critiche al Modello 231
  • fu richiesta una legal opinion ad uno studio locale sui contenuti del contratto, come richiesto dalla procedura

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